CCNL CED: avviata la piattaforma per il rinnovo

Punti centrali sono l’aumento degli stipendi ed il welfare

Nei giorni scorsi sono iniziate le trattative tra Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali – Lait e Ugl Terziario per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti del settore CED, scaduto lo scorso 31 marzo.

Tra le richieste dei sindacati vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori con l’incremento dei dei minimi retributivi distribuiti in più tranche.

Previsto l’inserimento di nuove professioni legate alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale (IA) e alla cybersicurezza.

Altro argomento di rilievo è il welfare con la previsione di nuovi flexible benefits (170,00 euro per ciascun lavoratore), un maggior sostegno alla genitorialità e alla sanità integrativa.

Anziani: i controlli sui requisiti di accesso alla Prestazione universale

Forniti ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario (INPS, messaggio 5 maggio 2025, n. 1401).

Con il messaggio in commento, l’INPS è tornato sull’argomento della Prestazione universale (articolo 34, D.Lgs. n. 29/2024) dopo i messaggi n. 4490/2024 e 949/2025. In particolare, l’Istituto è intervenuto a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.

Più nel dettaglio, l’INPS ha precisato che, a seguito della presentazione della domanda, la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:

– valore dell’ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;

– titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento;

– composizione del nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;

– verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.

Infine, sono state fornite indicazioni anche sulla gestione degli arretrati della quota integrativa della Prestazione universale.

Agevolazione “prima casa”: due anni per vendere la vecchia

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all’agevolazione “prima casa” e, in particolare, al nuovo termine per la rivendita di un immobile agevolato pre-posseduto come stabilito dall’articolo 1, comma 116 della Legge di bilancio 2025 (Agenzia delle entrate, risposta 5 maggio 2025, n. 127).

L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis allegata al TUR. Tra le condizioni per usufruire dell’aliquota ridotta del 2% (invece del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà), vi è che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”.

 

Tuttavia, è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta anche se l’acquirente non soddisfa immediatamente tale requisito (cioè possiede già un’altra casa acquistata con le agevolazioni), a condizione che quest’ultimo immobile (quello già posseduto con le agevolazioni) venga alienato entro un certo termine dalla data del nuovo acquisto.
In particolare, l’articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha raddoppiato il termine per vendere la “prima casa” precedentemente posseduta, portandolo da uno a due anni. Questo permette al contribuente di restare temporaneamente titolare di due immobili acquistati entrambi con il beneficio “prima casa”.

La condizione, quindi, diventa che l’immobile agevolato pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data dell’atto di nuovo acquisto.

 

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. La regola del termine biennale si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, il precedente termine di un anno non sia ancora scaduto.

Nel caso di specie, l’istante ha acquistato un’abitazione nel 2018 con agevolazioni “prima casa”. Il 25 gennaio 2024, ha acquistato un’altra abitazione nello stesso comune, avvalendosi nuovamente delle agevolazioni e impegnandosi a vendere l’immobile precedente entro un anno. A causa di ritardi, però, non è riuscito a vendere entro tale data. Poiché il secondo acquisto con agevolazione “prima casa” è avvenuto il 25 gennaio 2024 e il termine originario di un anno (scadenza 25 gennaio 2025) non era ancora decorso al 31 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere l’immobile pre-posseduto, evitando di decadere dai benefici ”prima casa” fruiti sul nuovo acquisto.