CONSULENZA DEL LAVORO Assistenza e consulenza in materia contrattualistica di lavoro Elaborazione …

Consulenza del lavoro
Approfondisci
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio.
ApprofondisciLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio.
ApprofondisciLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio.
Approfondisci

Illustrati gli effetti della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 (INPS, circolare 3 dicembre 2025, n. 149).
L’articolo 10-bis, comma 2 del D.L. n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025 ha equiparato al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, i periodi di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.
L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato gli effetti della nuova disciplina sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.
Vengono, però, esclusi dalla CISOA per intemperie gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi (Legge n. 240/1984) i quali, da gennaio 2022, accedono alla NASpI.
I requisiti di accesso
In particolare, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali:
– gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
– gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.
Infine, nella circolare in argomento, l’INPS ha anche illustrato i requisiti contributivi per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, le modalità di calcolo dell’indennità e la retribuzione di riferimento.


Nuove precisazioni sulle modalità di erogazione del Fondo qualificazione e sviluppo
Lo scorso 21 novembre 2025 è stato sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca.-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce le modalità di erogazione al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo dell’importo di 2,00 euro mensili per ogni dipendente dal 1° ottobre 2025:
– per i lavoratori di una stessa impresa che nello stesso mese sono denunciati in più province (e quindi in più Casse Edili/Edilcasse), il versamento, è effettuato nella Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell’impresa, intendendosi per tale quella della circoscrizione in cui la stessa ha la sede legale/amministrativa e/o operativa;
– per le imprese con soli dipendenti impiegati è ammessa la possibilità, al momento, di accantonare le somme dovute in attesa dell’avvio della DUE (Denuncia Unica Edile).
– Per le imprese che hanno dipendenti in “aspettativa non retribuita” per l’intero mese e regolarmente denunciati in Casa Edile/Edilcassa, si attiva l’esonero dal pagamento.


Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Tra le novità più significative contenute nel provvedimento in materia di lavoro e immigrazione, si segnalano:
– la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (articolo 1, L. n. 182/2025);
– la semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante ordinamento della professione in questione (articolo 10, L. n. 182/2025);
– l’integrazione della disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 14 del D.L. n. 95/20252 (articolo 12, L. n. 182/2025);
– con modifiche all’articolo 328 del Codice della navigazione, si interviene anche in materia di contratti di arruolamento del comandante della nave, degli altri membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo (articolo 16, L. n. 182/2025);
– le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all’UE (articolo 4, L. n. 182/2025). E’ inoltre modificato l’articolo 24-bis, cit., concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari (articolo 20, L. n. 182/2025) e l’articolo 27-quater, comma 6, cit. con cui si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (articolo 21, L. n. 182/2025);
– si inserisce all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione (articolo 22, L. n. 182/2025);
– in materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023 (articolo 23, L. n. 182/2025).
Via Italia, 46
20900 Monza (MB)
Telefono: 039/6180083
Fax: 039/617329
Email: info@studiomastalli.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione". | |
| cookielawinfo-checkbox-functional | Il cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza". | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari". | |
| cookielawinfo-checkbox-performance | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici". | |
| viewed_cookie_policy | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |