CONSULENZA DEL LAVORO Assistenza e consulenza in materia contrattualistica di lavoro Elaborazione …

Consulenza del lavoro
Approfondisci
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio.
ApprofondisciLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio.
ApprofondisciLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio.
Approfondisci

Soddisfazione dei sindacati per le nuove regole ma resta l’allarme sui salari
Lo scorso 3 dicembre 2025 le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil Mantova, Cisl Mantova, Uil Mantova, Centrali Cooperative Mantova e le Associazioni datoriali Confcooperative Mantova, Legacoop Lombardia hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo territoriale per la cooperazione sociale della provincia di Mantova, coinvolgendo circa 5.500 lavoratori di cui il 90% donne.
L’accordo, che entra in vigore il 1° gennaio 2026, ha l’obiettivo di stabilire regole più chiare, omogenee e trasparenti per il settore.
La Sigla sindacale Fp-Cgil Mantova ha espresso piena soddisfazione e ha evidenziato i tre punti principali:
– la stabilizzazione definitiva della Banca Ore che supera la fase sperimentale e viene estesa in modo definitivo anche alle cooperative di tipo B.
– il rafforzamento del controllo del Comitato Misto Paritetico Provinciale che avrà strumenti di controllo reali e potrà richiedere i saldi della Banca Ore in qualsiasi momento, superando le precedenti verifiche semestrali.
– la tutela del diritto allo studio con l’inclusione, nelle 150 ore di permesso studio già previste, includono ora anche i tirocini obbligatori necessari per l’ottenimento di un titolo di studio. Inoltre, anche le 100 ore previste dall’art. 70 possono essere utilizzate per tirocini legati a percorsi di riqualificazione professionale.
Altri elementi rilevanti dell’accordo riguardano: smart working per il quale è previsto l’uso esclusivo di dispositivi aziendali e l’introduzione di un sistema di monitoraggio su adesioni, orari, diritto alla disconnessione e sicurezza; sicurezza sul lavoro per la quale è stato introdotto un vademecum vincolante relativo all’elezione dei RLS.
Il contratto aggiorna, inoltre, le norme su precettazione e contingenti in caso di sciopero, tempi di vestizione e conferma il Premio Territoriale di Risultato e chiarisce le procedure nei cambi di appalto.
Infine i sindacati sottolineano, nonostante la soddisfazione espressa, che resta senza soluzione la questione salariale e che le retribuzioni attuali non riflettono la complessità delle attività svolte nel lavoro sociale. Pertanto, per sostenere il settore, sono necessari investimenti pubblici maggiori.


L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito riguardo alla possibilità per un soggetto iscritto all’AIRE e trasferitosi all’estero per ragioni di lavoro di fruire delle agevolazioni “prima casa” (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2025, n. 312).
L’Istante espone di risiedere all’estero per motivi di lavoro, di essere iscritto all’AIRE e di aver svolto l’intero percorso scolastico, comprese scuole medie, superiori e università in Italia. L’Istante intende acquistare un immobile ad uso abitativo e chiede se possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” previste per i cittadini italiani residenti all’estero, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023. La richiesta viene avanzata pur non essendo l’immobile ubicato nel comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica in Italia.
L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023 ha modificato la Nota II-bis del TUR, disciplinando l’agevolazione per l’acquisto di “prima casa” in Italia da parte di soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Secondo la lettera a) della Nota II-bis, come modificata dal citato decreto, per beneficiare dell’agevolazione, l‘immobile deve essere ubicato:
– nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
– se diverso, nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
– se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
La circolare n. 3/E/2024 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il beneficio fiscale viene ancorato a un criterio oggettivo. Le persone fisiche possono accedere al beneficio purché ricorrano contestualmente tre requisiti:
Per queste specifiche ipotesi di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, non è richiesto che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune di acquisto né che destini l’immobile ad abitazione principale. Devono comunque sussistere le condizioni di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis, riguardanti l’assenza di altri diritti reali su immobili nello stesso comune o sul territorio nazionale.
In merito all’interpretazione del termine “attività”, precedenti documenti di prassi specificano che il legislatore ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva.
Nel caso di specie, l’Istante intende acquistare un immobile nel comune dove ha svolto l’intero percorso scolastico, compresa l’università. Poiché le attività di studio rientrano nel concetto di “attività” rilevante, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, l’Istante possa fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’immobile.


L’INPS ha completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo e della cosiddetta “quattordicesima” in favore dei pensionati aventi titolo nel secondo semestre dell’anno 2025 (INPS, messaggio 15 dicembre 2025, n. 3781).
Si tratta, come noto, di due importanti benefici che verranno erogati con la pensione di dicembre 2025: l’importo aggiuntivo di 154,94 euro – di cui all’articolo 70, comma 7, della Legge n. 388/2000 – e la cosiddetta “quattordicesima” – prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della Legge n. 232/2016.
L’importo aggiuntivo è un bonus che spetta a chi ha una pensione compresa tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro annui e rispetta specifici limiti reddituali:
– reddito personale fino a 11.766,30 euro;
– reddito familiare, se coniugati, fino a 23.532,60 euro.
Il pagamento è stato effettuato in via provvisoria e sarà verificato successivamente sulla base dei redditi dichiarati. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.
Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti dell’INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
La somma aggiuntiva, nota come “quattordicesima”, è stata riconosciuta a 149.580 beneficiari che hanno perfezionato i requisiti nel secondo semestre 2025. Nello specifico, il beneficio spetta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2025 e ai nuovi pensionati del 2025, sempre nel rispetto dei limiti reddituali previsti.
Anche per la platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2025 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del + 0,80%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2025.
I pensionati interessati troveranno i dettagli sul cedolino di dicembre 2025 e riceveranno notifiche digitali via email, App IO e nell’area personale “MyINPS”, se hanno fornito i propri contatti.
Via Italia, 46
20900 Monza (MB)
Telefono: 039/6180083
Fax: 039/617329
Email: info@studiomastalli.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione". | |
| cookielawinfo-checkbox-functional | Il cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza". | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari". | |
| cookielawinfo-checkbox-performance | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici". | |
| viewed_cookie_policy | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |