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Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143).
L’INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni) relative ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 148/2015, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024.
In particolare, per l’anno scorso sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Piu nel dettaglio, con la circolare in argomento l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (elencate nell’allegato n. 1 alla circolare in discussione).
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Inoltre, la circolare in commento include, tra l’altro, l’iter istruttorio delle richieste, le modalità di calcolo della riduzione contributiva, la cumulabilità del beneficio di cui al D.L. n. 510/1996 con l’agevolazione denominata Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro.


Aumenti retributivi, Una Tantum e tutele sanitarie al vaglio dei lavoratori
Il 14 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno dato il via alle consultazioni dei lavoratori per l’approvazione dell’ipotesi di rinnovo siglata, con l’Associazione datoriale Confedilizia, lo scorso 30 ottobre 2025. Gli esiti delle dette consultazioni saranno trasmessi entro il 30 novembre 2025.
Il nuovo CCNL avrà decorrenza dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.
L’accordo riguarda circa 40.000 lavoratori e introduce misure significative per migliorare le condizioni lavorative, retributive e di tutela del personale. Le Sigle sindacali hanno avviato le assemblee di consultazione con i lavoratori, i cui esiti saranno trasmessi alle Segreterie nazionali entro il 30 novembre 2025.
L’accordo prevede un aumento economico complessivo di 209,20 euro per il livello A3/A4, riparametrato per gli altri livelli ed erogato in 3 tranches: la 1° di 154,28 euro a gennaio 2026, la 2° di 27,18 euro a gennaio 2027, la 3° di 27,18 euro a gennaio 2028.
E’ prevista, inoltre, l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 1.500,00 euro per il livello A3/A4 come copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato in 3 rate da 500,00 euro con scadenza a novembre 2025, giugno 2026, giugno 2027.
E’ stata introdotta una maggiorazione del 15% della paga conglobata per i lavoratori con profili B e orario inferiore a 8 ore settimanali.
Per quanto riguarda la prevenzione medica, l’accordo prevede l’introduzione di una giornata di permesso retribuito per effettuare visite mediche.
Viene incrementata l’indennità economica di malattia al 65% fino al 20° giorno e 75% dal 21° al 180° giorno.
In materia di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° febbraio 2027, è stabilito un contributo aggiuntivo mensile di 6,00 euro a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore e destinato alle prestazioni sanitarie per i familiari fiscalmente a carico.
E’ stata introdotta l’indennità temporanea assoluta a carico del datore di lavoro per gli infortuni Inail dal 1° gennaio 2026.
Inoltre è stata prevista:
– l’introduzione di un’indennità specifica per il servizio di consegna delle chiavi per locazioni;
– l’incremento dell’indennità per il ritiro di raccomandate e pacchi.
E’ stata recepita e ampliata la normativa sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la possibilità di richiedere ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
In merito alle festività nazionali riconosciute, è stata aggiunta, infine, la festa di San Francesco d’Assisi (4 ottobre).


Delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto (INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 141).
In attuazione della sentenza n. 22802/2025 delle Sezioni unite della Corte di cassazione che hanno delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, l’INPS con la circolare in commento ha fornito le indicazioni che sostituiscono integralmente le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 48/2025.
In particolare, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che, dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi, decorre il termine di dieci anni, entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore.
Decorso tale termine, ed entro un ulteriore termine decennale, il lavoratore può attivare il diritto di costituire la rendita vitalizia in via sostitutiva, a risarcimento del danno subito. Trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico.
Infine, la circolare in argomento descrive gli adempimenti amministrativi che le strutture territoriali dell’INPS devono osservare nella definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia.
Via Italia, 46
20900 Monza (MB)
Telefono: 039/6180083
Fax: 039/617329
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