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Contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente

Con risposta ad interpello n. 268/2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esonero dall’obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente.

Il contratto di arruolamento è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo. Trattandosi di contratti redatti in forma di atto pubblico, in base all’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sussiste, in via generale, l’obbligo di registrazione in termine fisso.

L’imposta viene applicata in misura fissa, come già chiarito con la risoluzione 22 ottobre 1992, n. 653712 in cui è stato affermato che «per i contratti di arruolamento della gente di mare è richiesto ad substantiam l’atto pubblico (o, se è stipulato all’estero, in una sede non consolare, la scrittura privata), mentre è consentita anche la forma verbale per le navi minori di stazza inferiore alle cinque tonnellate (artt. 328330 del codice della navigazione), per cui non può che discenderne che gli stessi contratti, qualora redatti in forma pubblica, rientrando nella previsione normativa di cui all’art. 10 della tabella già citato, sono soggetti a registrazioni in termine fisso con l’applicazione dell’imposta in misura fissa».

Il decreto legislativo 19 settembre 2024, n. 139 stabilisce, all’articolo 2, comma 2, che «Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione».

Al fine di individuare i contratti di arruolamento per i quali non vi è l’obbligo di detta formalità, è necessario esaminare l’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, secondo cui «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».

Il comma 1 dell’articolo 2undecies richiama esclusivamente i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Dalla lettera della norma discende, pertanto, che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione dei contratti di arruolamento per il personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale.

Con riferimento ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,  ha stabilito che «A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656». Ne consegue che l’articolo 9quater, comma 2 del d.l. 457 del 1997 ha esteso l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili «ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica» (cfr. risoluzione 12 agosto 2009, n. 219/E).

Posto il quadro giuridico sopra rappresentato, l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024 dispone che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione «per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564» vale a dire per i «contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639».

Ciò posto, la richiamata disposizione è applicabile anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili che, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 9 quater, comma 2 del decreto-legge n. 457 del 1997, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro in base alle disposizioni di cui all’articolo 2 undecies, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 564 del 1994.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024, secondo cui «non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione», sia applicabile sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili.

Con riferimento alle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente, oggetto del quesito posto dall’istante, il MIT ha precisato che «nell’ordinamento italiano della nautica da diporto gli usi commerciali sono elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). L’elenco è tassativo. Il successivo comma 2 prevede l’annotazione dell’uso commerciale dell’unità da diporto in ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto) e sulla licenza di navigazione. La Convenzione esclude dall’ambito della sua applicazione le unità da diporto ad uso privato (Pleasure Yachts), che recano in ATCN e sulla licenza di navigazione l’annotazione ”diporto puro”, ma il cui proprietario può comunque arruolare un equipaggio per l’esercizio della navigazione e dei servizi di bordo. Il Ministero interpellato per il parere tecnico sostiene che «Risponde […] a principi di ragionevolezza e proporzionalità ritenere che le convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su unità da diporto adibite ad uso commerciale siano assimilabili, sotto i profili giuslavoristico e marittimistico, alle convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su navi mercantili […] Viceversa, le convenzioni di arruolamento per l’imbarco su unità da diporto ad uso privato non sono assimilabili sotto il profilo giuslavoristico […]».

Tanto premesso, stante l’assimilazione da parte delle autorità competenti dei contratti oggetto del quesito a quelli relativi all’arruolamento in unità mercantili, si ritiene che anche a detti contratti di arruolamento siglati da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. commercial vessels, charter, ecc.), sia applicabile l’esonero dall’«obbligo di chiedere la registrazione» previsto per i contratti relativi all’arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

 

CCNL Abbigliamento Artigianato PMI: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi

Previsti incrementi retributivi per i diversi settori, con l’erogazione di Una Tantum pari a 850,00 euro per il settore Moda; di 1.040,00 per Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil insieme alle Associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani hanno siglato l’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL Abbigliamento Artigianato PMI, scaduto il 31 dicembre 2022. Le Sigle, mediante comunicato stampa congiunto del 21 ottobre scorso, hanno reso noti gli aumenti retributivi disposti dall’accordo e che riguardano i 249 addetti del settore PMI tessile e i 49 addetti del settore chimico. Il rinnovo ha vigenza fino al 31 dicembre 2026.
Per quanto riguarda la parte economica, gli aumenti vengono suddivisi sulla base dei settori di riferimento. Nella fattispecie, sono previsti incrementi pari a:
200,00 euro per il settore Moda, erogati in 3 tranche;
167,00 euro per il settore Gomma-Plastica, erogati in 2 tranche;
191,00 euro per il settore Chimico, erogati in 3 tranche;
161,00 euro per il settore Ceramica, Vetro, Abrasivi, erogati in 2 tranche;
150,00 euro per il settore Terzo Fuoco, erogati in 3 tranche. 
Viene precisato, inoltre, che per il periodo di vacanza contrattuale è stata stabilita un’indennità Una Tantum pari a 850,00 euro per il comparto Moda; di 1.040,00 euro per il settore Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco.
Per quanto riguarda la parte normativa, al fine di evitare forme di dumping contrattuale, le OO.SS. e le Parti datoriali hanno deciso di adottare, come quadro di riferimento, i contratti dei medesimi settori sottoscritti dalle Parti. Inoltre, sono stati attuati interventi anche su: smart working e tempo determinato, individuando causali più calibrate rispetto al settore di riferimento. 
Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’ipotesi da parte dei lavoratori artigiani della piccola e media impresa. 

Genitori lavoratori in periodo protetto: convalida obbligatoria delle dimissioni anche se in prova

Necessario l’intervento di tutela da parte dell’Ispettorato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 13 ottobre 2025, n. 14744).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul tema delle dimissioni presentate durante il periodo di prova dalla donna in gravidanza o dai genitori lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino, in particolare, in relazione alla necessità della convalida.

 

La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa per opera della cosiddetta Riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.

La predetta convalida rappresenta, dunque, un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 anche se presentate durante il periodo di prova.

 

A tale conclusione il Ministero perviene sulla base del dato letterale dell’articolo 55, comma 4, del citato decreto legislativo – ove non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova -, nonché per la necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela.
Infatti, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.